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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 105

Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-3-1963
al: 24-8-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  a  favore  dell'Ente  nazionale per l'assistenza alla
gente  di mare un contributo straordinario di 300 milioni di lire per
l'esercizio finanziario 1961-62.
  E'  concesso  altresi'  al predetto Ente un contributo annuo di 100
milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al
1968-69.