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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 49

Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-3-1963
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  lettera  i),  del  secondo comma dell'articolo 4 della legge 23
maggio  1956,  n.  515,  recante  norme  per  i concorsi ad agenti di
cambio, e' sostituita dalla seguente:
  "i)   Diploma   di  laurea  in  economia  e  commercio,  oppure  in
giurisprudenza,  oppure  in  scienze  politiche,  oppure  in  scienze
statistiche, demografiche ed attuariali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                        FANFANI - GUI
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO