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LEGGE 12 dicembre 1962, n. 1701

Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1963
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere alla acquisizione
delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione delle opere previste dalla
legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
  I   relativi  contratti  sono  approvati  con  decreto  dell'organo
dell'Amministrazione  dei  lavori  pubblici competente ad approvare i
corrispondenti  progetti,  sentito  il  parere  del  Comitato tecnico
amministrativo   presso   il   Provveditorato  alle  opere  pubbliche
competente  per  territorio  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto
presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.