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LEGGE 25 novembre 1962, n. 1679

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 6-1-1963
al: 31-12-1993
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo  di  dotazione della Sezione speciale per il credito alla
cooperazione,  costituita  presso  la  Banca nazionale del lavoro con
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 15 dicembre
1947,  n.  1421,  modificato  con  la legge 2 aprile 1951, n. 252, e'
aumentato da lire 2.500.000.000 a lire 7.000.000.000.
  All'incremento si provvede.
  a) per lire 2.500 milioni da parte del Tesoro dello Stato, mediante
5  versamenti  annuali  di  500  milioni di lire ciascuno a decorrere
dall'esercizio finanziario 1961-62;
  b)  per  lire i miliardo mediante conferimento da parte della Banca
nazionale del lavoro;
  c)   per   lire   500   milioni   mediante  conferimento  da  parte
dell'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;
  d)   per   lire   500   milioni   mediante  conferimento  da  parte
dell'Istituto centrale delle Banceli popolari italiane.
  I conferimenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente
saranno effettuati entro il 1 gennaio 1962.
  La  Banca  nazionale  del  lavoro e' autorizzata a trasferire dalla
Sezione  speciale  per  il  credito alla cooperazione alla Sezione di
credito fondiario i conferimenti di cui al secondo comma, lettere b),
c)  e  d),  al  fine  di  aumentare  il capitale della Sezione per il
credito   fondiario   per   operazioni  di  carattere  esclusivamente
cooperativo.