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LEGGE 25 novembre 1962, n. 1651

Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-12-1962
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  tre  senatori  provvisoriamente assegnati alla circoscrizione di
Trieste  sono  eletti  sulla  base  di  candidature individuali senza
collegamento.
  Ogni  elettore  ha  diritto  di  votare per un nome sono proclamati
eletti  i  tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti
validi.  A parita' di voti per il terzo seggio e' eletto il candidato
piu' anziano di eta'.
  Per  i  seggi  che  eventualmente rimangano vacanti nel corso della
legislatura non si procede a sostituzione.
  La  candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta
da  meno  meno di 200 e non piu' di 500 elettori della circoscrizione
ed  e'  depositata  presso  in  Cancelleria  della Corte d'appello di
Trieste.
  L'ufficio elettorale circoscrizionale e' costituito presso la Corte
d'appello  di  Trieste  con  modalita'  di  cui all'articolo 6, terzo
comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.