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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1617

Disposizione sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-12-1962
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'orario  d'obbligo  nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado
e'  di  18  ore  settimanali,  fermo quanto disposto per gli orari di
cattedra.
  Nessun  insegnante  puo' svolgere il suo orario normale di cattedra
in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.