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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1615

Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle Scuole e degli Istituti di istruzione secondaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-12-1962
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  3 del decreto del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e' sostituito dal seguente:
  "I  concorsi,  di  cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno
ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero
dei posti da conferire, le modalita' e i termini per la presentazione
delle domande e dei titoli".