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LEGGE 7 novembre 1962, n. 1613

Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1969)
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Testo in vigore dal: 1-12-1962
al: 2-12-1969
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  diritto di scritturato delle note, domande, certificati e copie
indicati  nella  tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n.
534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n.
870, e' stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.