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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1591

Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-12-1962
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  organici  degli ufficiali in servizio permanente effettivo del
Corpo  delle  armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952, n.
2386, sono modificati come segue:
      Ruolo normale:

  Generale ispettore ........ n. 1
  Tenente generale .......... " 2
  Maggior generale .......... " 3
  Colonnello ................ " 24
  Tenente colonnello ........ " 37
  Maggiore .................. " 1
  Capitano .................. " 70
  Tenente e sottotenente .... " 65
                                  ----
                   Totale ... n. 247
                                  ----


      Ruolo speciale:
  Tenente colonnello ........ n. 6
  Maggiore .................. " 16
  Capitano .................. " 46
  Tenente e sottotenente .... " 32
                                  ----
                   Totale ... n. 100
                                  ----