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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1566

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1963)
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Testo in vigore dal: 4-1-1964
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la delega di cui all'art. 6, ultimo  comma,  della  legge  27
dicembre 1953, n. 967, sulla  previdenza  dei  dirigenti  di  aziende
industriali; 
  Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80,  portante  la  proroga  per
l'esercizio della delega contenuta  nell'articolo  6,  ultimo  comma,
della legge 27 dicembre 1953, n. 967; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n.
1157, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo  della
retribuzione su cui e calcolato il contributo per la  previdenza  dei
dirigenti di aziende industriali; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del  Ministro  per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  per
l'industria e per il commercio; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai fini dell'applicazione degli articoli  5  e  6  della  legge  27
dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo  della  retribuzione
lorda,  su  cui  va  calcolato  il  contributo  dovuto   all'Istituto
nazionale della previdenza per i dirigenti  di  aziende  industriali,
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961,
numero 1157, sono  portati,  rispettivamente  a  L.  2.470.000  e  L.
7.026.500 annue. ((1)) 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 18 agosto 1962 
 
                                SEGNI 
 
                                               FANFANI - BERTINELLI - 
                                                              COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: BOSCO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1962 
  Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 17. - VILLA 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1805, ha disposto (con l'art.1, comma
1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27
dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo  della  retribuzione
lorda,  su  cui  va  calcolato  il  contributo  dovuto   all'Istituto
nazionale di previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende  industriali,
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto  1962
n. 1566, sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L.  8.820.500
annue."