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LEGGE 27 settembre 1962, n. 1419

Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 23-10-1962
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge

                               Art. 1.

  L'ufficiale  a  disposizione  dell'Esercito,  della  Marina e della
Aeronautica  che, nel periodo dal 1 gennaio 1960 alla data di entrata
in  vigore  della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, sia stato raggiunto
dal  limite  di  eta' per la cessazione dal servizio permanente senza
poter conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel
servizio permanente effettivo di pari grado piu' anziano, e' promosso
sotto  la  data  del giorno precedente a quello di raggiungimento del
limite   di   eta'   ove   l'ostacolo   alla   promozione  sia  stato
successivamente  rimosso per il trasferimento a disposizione di detto
pari  grado piu' anziano in applicazione della norma di cui allo art.
17 della predetta legge n. 1189.
  Gli  ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del
citato art. 17 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non si siano
avvalsi  della  facolta'  di  chiedere il collocamento a disposizione
prevista dallo stesso articolo, possono esercitare tale facolta' fino
al 31 dicembre 1962.
  Il  collocamento a disposizione e' in tal caso disposto a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.