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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1284

Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

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Testo in vigore dal: 14-9-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  31 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e' sostituito dal seguente:
  "Le  imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i
contratti  di  assicurazione  e vitalizi in corso alla data di cui al
primo  comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione
sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta
data".