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LEGGE 18 luglio 1962, n. 1101

Modifiche ed aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione del sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-8-1962
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, e con effetto
dalla data di entrata, in vigore della legge medesima, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Per  tutte  quelle  ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la
concessione  del  sussidio  dello Stato ai sensi della legge 4 aprile
1935,  n.  454,  si  applicano  le  norme contenute nel secondo comma
dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531".