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LEGGE 28 luglio 1962, n. 1075

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-8-1962
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  di  cui  al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16
settembre  1960,  n.  1016,  prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25
gennaio 1962, n. 21, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - COLOMBO -
                                                 LA MALFA - TRABUCCHI
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO