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LEGGE 27 luglio 1962, n. 1074

Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-8-1962
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il   beneficio   della   retrodatazione   della  nomina  in  ruolo,
riconosciuto  con la legge 13 marzo 1958, n. 165, e con la successiva
16  luglio 1960, n. 727, a favore dei combattenti, reduci e categorie
assimilate,  vincitori  dei  concorsi riservati e generali indetti ai
sensi  degli  articoli  1,  2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo
provvisorio   dello  Stato  21  aprile  1947,  n.  373  e  successive
modificazioni, e' esteso anche agli insegnanti profughi dei territori
di  confine  e  dell'Africa  italiana, vincitori dei concorsi stessi,
gia'   equiparati   ai   reduci  con  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  3  settembre  1947,  n.  885 e con decreto
legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 luglio 1962

                                SEGNI

                                                      FANFANI - GUI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO