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LEGGE 23 giugno 1962, n. 882

Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-8-1962
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n.
1191, e' sostituito dal seguente:
  "In  deroga  al  comma  precedente,  nei primi 4 anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  i  marescialli  ordinari
potranno  essere  promossi  al  compimento  della  permanenza  minima
complessiva   di  17  anni  nei  gradi  di  sergente  maggiore  e  di
maresciallo  ordinario,  oppure  al  compimento  di almeno 21 anni di
servizio".