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LEGGE 3 agosto 1862, n. 753

Sull'amministrazione delle Opere pie. (062U0753)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 1-1-1863
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono Opere pie soggette alle disposizioni della presente legge  gli
Istituti di carita' e di beneficenza, e qualsiasi ente morale  avente
in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno  agiate,
tanto in  istato  di  sanita'  che  di  malattia,  di  prestare  loro
assistenza, educarle, istruirle od avviarle  a  qualche  professione,
arte o mestiere.