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LEGGE 4 giugno 1962, n. 585

Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-7-1962
al: 1-8-1964
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo
di   abilitazione   o   di   laurea,  possono  essere  assegnati  dai
provveditori  agli  studi,  per  la  durata  dell'anno  scolastico, a
cattedre  o  a  posti  con  orario  che dia diritto al trattamento di
cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado.
  Nelle  graduatorie  provinciali  gli insegnanti elementari di ruolo
abilitati  all'insegnamento  nelle scuole secondarie di primo grado e
gli    insegnanti    elementari   di   ruolo   laureati   seguiranno,
rispettivamente,  l'ultimo  concorrente  non  di  ruolo  abilitato  o
laureato.
  Il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  stabilisce con propria
ordinanza  i  modi  e i termini per la presentazione delle domande da
parte  degli interessati, nonche' i criteri per la compilazione delle
graduatorie di cui al comma precedente.