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LEGGE 27 aprile 1962, n. 211

Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-5-1962
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  delle  ferrovie dello Stato e' autorizzata a predisporre
un  piano  decennale  di  opere e costruzioni per il rinnovamento, il
riclassamento,   l'ammodernamento   e   il  potenziamento  dei  mezzi
d'esercizio,  delle  linee e degli impianti della rete, per l'importo
presunto di 1.500 miliardi di lire.
  Il  piano sara' realizzato in due fasi, ciascuna della durata di un
quinquennio.