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LEGGE 16 aprile 1962, n. 187

Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 4-5-1962
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n.
1512,  dall'articolo  2  della  legge  8  febbraio  1957,  n.  59,  e
dall'articolo   1   della  legge  22  dicembre  1960,  n.  1614,  per
l'emissione  a  favore  dei  competenti  intendenti  di finanza degli
ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo
di  restituzione  dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di
confine sui prodotti esportati, e' abolito.