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LEGGE 12 aprile 1962, n. 183

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 19-5-1962
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  paghe  ordinarie  giornaliere dei militari e graduati di truppa
dell'Esercito  e  dell'Aeronautica  e  quelle  dei comuni e sottocapi
della   Marina   sono   stabilite   nelle  misure  nette  risultanti,
rispettivamente, dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.