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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1961, n. 1471

Nuova pianta organica degli operai della Zecca.

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Testo in vigore dal: 8-2-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  62  della  legge  5 marzo 1961, n. 90, recante norme
sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
  Vista  la  legge  16  aprile  1951, n. 137, che determina la pianta
organica degli operai permanenti della Zecca;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri di
concerto  con il Ministro per il tesoro, in data 8 novembre 1960, con
il  quale il contingente dei salariati temporanei per i servizi della
Zecca  e'  stato  confermato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in
centoquaranta unita';
  Considerato  che,  alla  data  dell'entrata  in vigore della citata
legge  5  marzo  1961,  n.  90,  gli operai permanenti della Zecca in
servizio ammontano complessivamente a sessantuno unita';
  Visti  i decreti del Ministro per il tesoro in data 18 febbraio, 20
giugno,  30  novembre  e 6 dicembre 1960, debitamente registrati alla
Corte  dei  conti,  con  i  quali sono stati indetti quattro pubblici
concorsi per complessivi sei posti di operaio permanente della Zecca;
  Considerato che un operaio di ruolo e tre operai non di ruolo della
Zecca,  adibiti  con  carattere  permanente  a mansioni di natura non
salariale  da data non posteriore al 19 luglio 1960, saranno, a norma
dell'art.  64  della  citata  legge  5 marzo 1961, n. 90, immessi nel
personale impiegatizio non di ruolo;
  Considerato  che occorre provvedere, a decorrere dal 29 marzo 1961,
ad  incrementare  la  pianta  organica  degli operai permanenti della
Zecca,  di  cui  alla  citata  legge 16 aprile 1954, n. 137, ai sensi
dell'art. 62 della ripetuta legge 5 marzo 1961, n. 90;
  Sulla proposta dei Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

  La pianta organica degli operai permanenti della Zecca, di cui alla
legge  16  aprile  1954, n. 137, e' incrementata a norma dell'art. 62
della  legge  3  marzo 1961, n. 90, ed e', pertanto, sostituita dalla
seguente a decorrere dal 29 marzo 1961:
       Capi operai (coefficiente 193)......................... N.   5
       1ª categoria specializzati (coefficiente 167).........  "   71
       2ª categoria qualificati (coefficiente 157)............ "  357
       3ª categoria comuni (coefficiente 151)................. "   70
                                                                 ----
                                                     Totale... N. 203
                                                                 ----

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 settembre 1961

                               GRONCHI

                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1962
  Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 46. - VILLA