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LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1463

Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-2-1962
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  1  della legge 2 novembre 1955, n.
1117, e' sostituito dal seguente:
  "Al  personale  civile e militare libico ed eritreo gia' dipendente
dalle  cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e'
riconosciuto,  in  relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale
delle  Nazioni  Unite  del  15  dicembre 1950, per la Libia, e del 29
gennaio  1952,  per  l'Eritrea,  il  diritto  a  pensione ordinaria e
privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione
di  fine  servizio  secondo  le  disposizioni  di  cui  al successivo
articolo 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui
agli  articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 874".