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LEGGE 29 novembre 1961, n. 1300

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 3-1-1962
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  tabelle  A,  B e C annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953,
concernente   le  misure  delle  indennita'  di  aeronavigazione,  di
pilotaggio  e  di volo, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle
A, B e C annesse alla presente legge.
  Restano  ferme  nelle  misure  spettanti anteriormente alla data di
entrata  in  vigore della presente legge le indennita' ragguagliate o
comunque   commisurate   alle   indennita'   di  aeronavigazione,  di
pilotaggio e di volo.