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LEGGE 10 novembre 1961, n. 1281

Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-12-1961
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Si considerano tempestivi i ricorsi in materia di imposte dirette i
cui  termini  scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano
stati presentati entro il 6 aprile di tale anno.
  Non  si  applica  l'articolo 243 ultimo comma del testo unico delle
leggi  sulle  imposte  dirette approvato con decreto presidenziale 29
gennaio  1958,  n.  645, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi
per  il 1961, invece che entro il 31 marzo 1961, sia stata presentata
entro il 6 aprile di tale anno.
  Si considerano validi gli adempimenti stabiliti in materia di tasse
ed  imposte indirette sugli affari i cui termini scadevano nei giorni
29,  30  e 31 marzo 1961 e che siano stati eseguiti entro il 6 aprile
di tale anno presso gli uffici finanziari.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 novembre 1961

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - TRABUCCHI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: GONELLA