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LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1168

Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-12-1961
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stato  del  militare  di  truppa  dell'Arma  dei carabinieri e'
costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
  Lo  stato  sorge  col conferimento del grado e cessa con la perdita
dello stesso.