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LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1148

Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli di debito pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-11-1961
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disponibilita'  del  Fondo  costituito  con  l'articolo  7  del
decreto-legge  23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio
1955,  n.  84, possono essere utilizzate, oltre che per l'acquisto di
buoni   del  Tesoro  poliennali,  emessi  e  da  emettere  anche  per
l'acquisto  dei  certificati speciali di credito emessi e da emettere
dal Tesoro in base a disposizioni di legge, nonche' per le operazioni
di ritiro e di rimborso di cui ai successivi articoli.
  I  certificati  speciali  di  credito  di  cui  al comma precedente
saranno acquistati tramite il servizio del Portafoglio dello Stato ad
un prezzo non superiore al loro valore nominale, secondo le modalita'
da  stabilirsi  dal Ministro per il tesoro. Detti certificati saranno
immediatamente  consegnati  alla Direzione generale del tesoro per il
loro annullamento.