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LEGGE 3 agosto 1961, n. 834

Adattamento del ruolo organico del personale delle "nuove costruzioni ferroviarie" alle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-9-1961
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  ruoli  organici  del personale del ruolo delle nuove costruzioni
ferroviarie sono sostituiti, con effetto dal 1 maggio 1958, da quelli
stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge.
  Il  personale che eventualmente risulti in eccedenza ai posti delle
rispettive   qualifiche   e'   conservato   in   soprannumero,  salvo
riassorbimento  per effetto delle vacanze verificatesi per promozioni
e per cessazioni dal servizio.