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LEGGE 28 luglio 1961, n. 722

Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1978)
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Testo in vigore dal: 1-9-1961
al: 17-1-1978
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  delle  Amministrazioni  dello Stato, compreso quello
delle  Amministrazioni  con ordinamento autonomo, che, per ragioni di
servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con
l'Italia  (Francia,  Svizzera  e  Austria)  spetta  la conversione in
valuta   locale,   con  l'applicazione  dei  rapporti  di  ragguaglio
stabiliti  dal successivo articolo 2, del 50 per cento dell'ammontare
mensile  netto  dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di
famiglia, escluse le altre competenze a qualsiasi titolo dovute.
  Qualora  il  personale  di  cui  al  precedente  comma  risieda  in
territorio estero di confine con la famiglia acquisita, l'aliquota di
conversione in esso prevista e' elevata al 65 per cento.