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LEGGE 19 luglio 1961, n. 706

Impiego della biacca nella pittura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-8-1961
al: 21-12-2008
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    La  camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato
di  piombo  e  degli  altri  pigmenti  contenenti dette sostanze, nei
lavori  di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni
stabilite negli articoli seguenti.