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LEGGE 8 luglio 1961, n. 646

Riordinamento dell'indennità al personale dei servizi dei fari e del segnalamento marittimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal: 15-8-1961
al: 24-11-1973
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La  misura  dell'indennita'  di  alloggio  prevista  a  favore  del
personale ausiliario  di  ruolo  per  il  servizio  dei  fari  e  del
segnalamento marittimo della lettera a) del primo comma dell'articolo
65 del regolamento approvato con decreto  luogotenenziale  22  luglio
1915, n. 1240, e' fissata in lire 5.000 mensili.