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LEGGE 8 luglio 1961, n. 645

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 15-8-1961
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n.
308,   di   attribuire,  fino  al  31  dicembre  1960,  ad  ufficiali
dell'Esercito  la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni
mobili  di  leva  quando la situazione deficitaria del relativo ruolo
organico  non  consenta  di  destinare  all'anzidetta  presidenza  un
commissario  di  leva,  puo'  essere  esercitata, fino ad 31 dicembre
1963.