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LEGGE 8 luglio 1961, n. 643

Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 13-8-1961
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli   ufficiali   delle   Forze   armate   che  abbiano  percepito
l'indennita'  di aeronavigazione per attivita' paracadutistica di cui
all'articolo  2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono
estese,  ai  fini  della  liquidazione delle pensioni normali e delle
pensioni privilegiate per ferite e infermita' contratte per causa del
servizio  da  paracadutista,  comprese  quelle  riportate  durante lo
svolgimento   di   attivita'   di   volo,  le  disposizioni  previste
dall'articolo  1  del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per
gli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione.
  Ai  sottufficiali  e  militari  di  truppa  delle  Forze armate che
abbiano  percepito  l'indennita'  di  aeronavigazione  per  attivita'
paracadutistica  di  cui  all'articolo  2  del regio decreto-legge 25
gennaio  1939,  n.  204,  sono  estese,  ai  fini  indicati nel comma
precedente,  le  disposizioni  previste  dall'articolo  2  del  regio
decreto-legge  20 aprile 1936, n. 913, per i sottufficiali e militari
di truppa che abbiano percepito l'indennita' di pilotaggio.