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LEGGE 8 luglio 1961, n. 642

Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal: 13-8-1961
al: 28-2-2006
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il    personale    militare    dell'Esercito,    della   Marina   e
dell'Aeronautica,   destinato   isolatamente   presso  Delegazioni  o
Rappresentanze  militari  all'estero,  per  un  periodo superiore a 6
mesi, percepisce:
    a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno;
    b)  un  assegno  di  lungo  servizio all'estero in misura mensile
ragguagliata  a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore
per il Paese di destinazione;
    c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle disposizioni
contenute negli articoli che seguono.
  Le  disposizioni  che  precedono  si  applicano altresi' in caso di
destinazione   all'estero   presso   enti,   comandi   od   organismi
internazionali  dai  quali  non  siano  corrisposti stipendi o paghe.
Eventuali  particolari  indennita'  o  contributi alle spese connesse
alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti,
comandi  od  organismi,  saranno  detratti  dal trattamento di cui al
primo comma.