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LEGGE 29 giugno 1961, n. 577

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 4-8-1961
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  periodo  di  servizio  stabilito  dell'articolo 2 della legge 5
luglio  1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di
complemento  e  dei  sottufficiali  piloti  in servizio permanente ai
concorsi  per  il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti
speciale e' ridotto rispettivamente a due e quattro anni.
  Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato
qualifica inferiore a "scelto".