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LEGGE 27 giugno 1961, n. 551

Provvedimenti a favore delle famiglie numerose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-7-1961
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'avviamento   degli   allievi   ai   corsi   di   addestramento
professionale  e'  riservato  ai  componenti  le famiglie numerose un
posto per ogni dieci, o frazione di dieci.
  Ai  fini della precedente disposizione sono considerate numerose le
famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e a carico,
o  caduti  in  guerra,  o  per causa di lavoro. Per usufruire di tale
quota  di  riserva,  l'interessato deve documentare, nella domanda di
ammissione, il possesso di tale requisito specifico.