stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1961, n. 510

Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 769 (in G.U. 19/08/1961, n.205).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-6-1961
al: 30-9-1975
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n.
495;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 aprile 1959, recante le rese in
chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi oleosi;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di apportare
alcune modifiche al regime fiscale degli oli di semi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli
per  l'agricoltura e le foreste, per la industria e il commercio, per
il  bilancio,  per  la  grazia  e  giustizia,  per il tesoro e per il
commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  oli  di  semi  parzialmente o totalmente idrogenati, Importati
dall'estero,  sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine
nella misura di lire seimilacinquecento al quintale.
  Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, preparati nel
territorio  nazionale  con  l'impiego  di  oli di semi per i quali e'
stata  gia'  pagata  l'imposta  di  fabbricazione o la sovrimposta di
confine,  non  sono  assoggettati  al pagamento del tributo di cui al
precedente comma.