stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 giugno 1961, n. 478

Norme per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 18-6-1961
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Entro  dieci  giorni  dal  termine di ciascuna sessione di esami, i
direttori   didattici  sono  tenuti  a  rilasciare  agli  alunni  che
conseguono   la   licenza   elementare   la  pagella  scolastica  con
l'attestazione  favorevole  degli  esami finali, che e' titolo valido
anche per l'ammissione alla scuola media.
  A  partire  dal  1 luglio 1961 le domande di iscrizione alle scuole
secondarie  di  primo  grado, corredate della pagella di cui al comma
precedente,  devono  essere  presentate  entro  il  25  luglio, per i
licenziati  nella  sessione  estiva,  e  entro il 25 settembre, per i
licenziati  nella sessione autunnale; gli altri documenti, occorrenti
in   base   alle  norme  vigenti,  possono  anche  essere  presentati
successivamente ma non oltre il 30 settembre.
  In  casi eccezionali e di comprovata necessita', i capi di Istituto
possono  accogliere  le domande di iscrizione anche fuori dei termini
indicati nel comma precedente.