stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 maggio 1961, n. 456

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-6-1961
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'Istituto bancario San Paolo di Torino,  Istituto  di  credito  di
diritto  pubblico  con  sede  in  Torino,  in  atto  facoltizzato  ad
esercitare il credito fondiario nelle  province  in  cui  ha  proprie
dipendenze, e' autorizzato a compiere  nelle,  province  stesse,  per
mezzo della propria Sezione "Credito  fondiario",  le  operazioni  di
credito agrario di miglioramento previste dall'articolo 3  del  regio
decreto-legge 29 luglio 1927,  n.  1509,  convertito  nella  legge  5
luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed interazioni,  con
le  modalita'  e  alle  condizioni   dettate   dallo   stesso   regio
decreto-legge  e  dal  relativo  regolamento  approvato  con  decreto
ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.