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LEGGE 9 maggio 1961, n. 425

Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-6-1961
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'importo  annuo del contributo statale alle spese di funzionamento
dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero  e' stabilito, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, in lire 1.500 milioni.
  Per   l'esercizio  finanziario  1960-61  l'importo  del  contributo
statale  stabilito  in lire 500 milioni dalla legge 10 dicembre 1960,
n. 1558, e' elevato a lire un miliardo.