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LEGGE 9 maggio 1961, n. 415

Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-6-1961
al: 5-4-1963
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme  restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957,
n.  1138,  l'indennita' di servizio speciale di favore dei funzionari
di  pubblica  sicurezza  e'  stabilita, con decorrenza 1 luglio 1960,
nelle seguenti misure lorde annue:


                                               Coniugati     Celibi

Ispettori generali capi . . . . . . . . . . . . . 627.938   399.938
Questori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617.640   389.640
Vice questori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.492   374.492
Commissari capi . . . . . . . . . . . . . . . . . 537.226   350.626
Commissari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529.966   338.806
Commissari aggiunti . . . . . . . . . . . . . . . 451.422   260.922
Vice commissari e Vice commissari in prova. . . . 373.714   189.814