Col quale gli Impiegati ed Agenti delle Dogane soppresse col Decreto
Reale 6 novembre 1861 sono autorizzati a percevere il loro stipendio
sino a tanto che abbiano ricevuta un'altra stabile destinazione.
(061U0397)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1862
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)