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LEGGE 30 marzo 1961, n. 304

Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-5-1961
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme  restando  le vigenti norme sul decentramento dei servizi del
Ministero   della   pubblica   istruzione   per   quanto  attiene  ai
provvedimenti   concernenti  il  personale  direttivo,  insegnante  e
insegnante   tecnico-pratico   degli   Istituti  e  delle  Scuole  di
istruzione  media,  classica,  scientifica,  magistrale, tecnica e di
avviamento   professionale,   sono   devoluti   alla  competenza  del
provveditore  agli  studi  per il personale non insegnante di ruolo a
carico  dello  Stato  dei predetti Istituti e Scuole, i provvedimenti
concernenti:
    a) aumenti periodici di stipendio;
    b) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori,
figli  maggiorenni  inabili,  figli  adottivi  ed  affiliati,  marito
disoccupato;
    c)  riconoscimento  del  servizio  civile e bellico ai fini della
anticipazione degli aumenti periodici di stipendio;
    d)  concessione  di  congedi  straordinari,  compresi  quelli per
gravidanza e puerperio;
    e)  collocamento  in aspettativa, salvo il caso del prolungamento
eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 70 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
    f) collocamento a riposo per limiti di eta';
    g)  liquidazione  provvisoria  del  trattamento  di quiescenza ai
sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n.
46.
  I  provvedimenti  di  cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono
definitivi.