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LEGGE 5 marzo 1961, n. 201

Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-4-1961
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di cui alla legge 30 dicembre 1958, n. 1174, sono
sostituite dalle seguenti:
  "E'  elevato  da  32  a  35  anni  il  limite  massimo  di eta' per
l'ammissione  ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico
e  di  veterinario  condotto,  di  ostetrica, di medico e veterinario
addetto  agli  uffici  sanitari comunali, di direttore di macello, di
medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di
veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e
di  chimico  dei  laboratori  provinciali  d'igiene  e profilassi, di
medico  addetto  ai  servizi  di assistenza e di vigilanza igienica e
profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
  L'elevazione  del  limite  di eta' previsto dal precedente comma si
cumula  con  quelle  previste  da  ogni altra disposizione in vigore,
purche' complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i
mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1961

                               GRONCHI

                                                   FANFANI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA