stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 marzo 1961, n. 131

Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-4-1961
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art 1.

  Ai  mutilati  ed  invalidi  contemplati  nel  primo  e  terzo comma
dell'articolo  72  del  regio  decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai
loro  congiunti  in  caso di morte o di irreperibilita', per causa di
servizio  di  guerra o attinente alla guerra, e esteso il trattamento
previsto  dalla  legge  10  agosto  1950,  n.  648,  e sue successive
modificazioni.
  Il  trattamento  di  cui  al precedente comma decorre dal 25 maggio
1958  per coloro gia' in godimento di pensione o assegno ai sensi del
citato articolo 72 del citato regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.