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LEGGE 21 febbraio 1961, n. 84

Proroga per un quinquennio, a decorrere dal 1 luglio 1960, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti per la protezione del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-3-1961
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogata  per  un  quinquennio, dal 1 luglio 1960 al 30 giugno
1965,  l'efficacia  delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n.
630,  ed  e'  autorizzata l'ulteriore spesa di lire mille milioni, da
ripartire  in  cinque esercizi consecutivi, in ragione di 200 milioni
per  ciascuno,  ad  incominciare  dal  1960-61  per  lo  studio  e lo
svolgimento  dell'azione  disinfestatrice  intesa  ad  assicurare  la
difesa  del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle
invasioni delle termiti.