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LEGGE 10 febbraio 1961, n. 80

Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-3-1961
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei
profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di
pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie
di  profughi,  previste  dalla  legge  27 febbraio 1958, n. 130, sono
richiamate in vigore per un biennio dal giorno successivo a quello di
pubblicazione  della  presente  legge  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.