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LEGGE 30 dicembre 1960, n. 1727

Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-2-1961
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per la pubblica istruzione e' autorizzato a istituire
corsi   di  formazione  professionale  preparatori  al  conseguimento
dell'abilitazione  all'insegnamento dell'educazione, fisica, ai quali
possono  essere  iscritti  gli  insegnanti non di ruolo di educazione
fisica,  che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano maturato almeno un
triennio  di  anzianita'  come  incaricati  o  supplenti, conseguendo
qualifiche  non  inferiori  a  "valente"  o  a "senza demerito" e che
abbiano  riportato  almeno  tali  qualifiche  anche  per  il servizio
prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto.
  L'ammissione  ai  corsi e' subordinata all'accertamento della piena
idoneita'  fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei
titoli  di  studio di cui all'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n.
88;  costituiscono  titoli  di  studio  validi  anche  i  diplomi  di
abilitazione  magistrale  per  le  Scuole  di  grado preparatorio, di
magistero per la donna e di musica.