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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1614

Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-1-1961
al: 3-5-1962
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  elevato  a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della
legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'art. 2 della legge 8 febbraio
1957,  n.  59,  per l'emissione a favore dei competenti intendenti di
finanza  degli  ordini di accreditamento per il pagamento delle somme
dovute  a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e
dei diritti di confine sui prodotti esportati.