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LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1607

Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-1-1961
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ad  ogni  istituto  d'istruzione  media,  classica,  scientifica, e
magistrale, il cui personale e' a carico dello Stato, e' assegnato un
segretario.
  Agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 300
alunni  e'  assegnato  in  aggiunta  al  segretario,  un applicato di
segreteria;  agli  Istituti  in  cui  la popolazione scolastica abbia
superato  i  600  ed  i  1000  alunni, sono assegnati, in aggiunta al
segretario,  rispettivamente,  un  secondo  ed  un terzo applicato di
segreteria.
  Agli Istituti che superino i 1000 alunni viene inoltre assegnato un
altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.